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  • 07-10-2022

Consiglio di Stato, sez. IV, 31 dicembre 2020, n. 8560

La cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese ne determina l’immediata estinzione ad ogni effetto giuridico ex art. 2495 c.c. Ne consegue l’automatica perdita ex se di interesse a un’azione giudiziaria volta – mediante l’annullamento di provvedimenti amministrativi – a tutelarne la profittabilità, non assumendo alcun valore dirimente l’eventuale presentazione di un’istanza di fissazione di udienza anteriormente alla cancellazione della società. La giurisdizione amministrativa ha infatti carattere soggettivo, ossia è volta a tutelare attuali, concrete e specifiche situazioni giuridiche del ricorrente, non il generale interesse alla legittimità degli atti amministrativi. Sicché, laddove gli ex soci non documentino un loro attuale interesse demolitorio, conseguente allo svolgimento in proprio di un’attività imprenditoriale, il ricorso deve esser dichiarato improcedibile.