Consiglio di Stato, 10 febbraio 2021, n. 614
Deve esser ripetuta la valutazione psico-attitudinale di un candidato laddove tale giudizio di non idoneità risulti in evidente contrasto con i precedenti test e giudizi espressi nell’ambito della medesima procedura, rientrando tale valutazione nei limiti del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica esercitata dall’amministrazione