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  • 11-10-2022

Consiglio di Stato, 15 dicembre 2020, n. 8017

Nel caso in cui sia stata verificata a monte l’equivalenza tra i valori limite di emissione prodotti da un impianto di produzione di energia elettrica già autorizzato all’utilizzo di un combustibile rinnovabile e quelli che sarebbero raggiunti dallo stesso con l’utilizzo di una diversa tipologia di combustibile rinnovabile, è legittima la disposizione che prevede una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione ad installare ed esercire tali impianti con il combustibile equivalente, senza che in questo caso sia necessario prevedere il riavvio dell’intero iter procedurale previsto per l’acquisizione dell’autorizzazione unica ex art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011, atteso che tale utilizzo alternativo non configura una modifica sostanziale dell’impianto ai sensi dell’art. 268, lettera m-bis del D. Lgs. 152/2006. L’utilizzo del grasso animale in alternativa all’olio vegetale già autorizzato non si configura ex se come una modifica sostanziale dell’impianto ai sensi dell’art. 268, lett. m-bis del D.Lgs. 152/2006.