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  • 20-04-2023

Tar Napoli, Sezione Prima, 23 dicembre 2020, n. 6379

La semplice contestazione di un inadempimento contrattuale non può integrare in nessun caso il grave illecito professionale che incide sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico, né la mancata comunicazione dell’esistenza di un contestato inadempimento può comportare automaticamente l’espulsione del concorrente dalla gara pubblica. Un mero errore materiale presente nell’offerta non altera la correttezza della stessa, laddove tutti gli altri elementi dell’offerta sia concordi e univoci nell’escludere la rilevanza dell’indicazione errata, non alterando così la correttezza dell’offerta. La mancata attivazione del giudizio di anomalia, laddove non obbligatorio, non può essere addebitata alla stazione appaltante che non è neanche tenuta a motivare la propria scelta. L’esercizio di tale facoltà costituisce espressione di discrezionalità tecnica riconosciuta dalla legge alle Amministrazioni aggiudicatrici, sindacabile esclusivamente in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza, inadeguatezza dell’istruttoria, o travisamento del dato fattuale. I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali sono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, perciò l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima un giudizio di anomalia o di incongruità e occorre, perché possa dubitarsi della congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica, espressione di un potere tecnico-discrezionale insindacabile salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.