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  • 21-04-2023

Tar Lazio, Sezione Seconda Quater, 28 febbraio 2020, n. 2645

Dall’equiparazione delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni alle opere d’urbanizzazione primaria deriva la possibilità di ubicare le prime in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche, secondo un principio di capillarità della localizzazione degli impianti, in funzione di realizzazione della copertura di rete.

Ai Comuni è consentito, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. È quindi onere dell’Amministrazione individuare un sito alternativo a quello impedito dalla prossimità del “sito sensibile”, che risulti – oltre che economicamente sostenibile – parimenti idoneo e funzionale alla copertura di rete dell’operatore. Ciò, anche in coerenza con i principi costituzionali di libertà economica e parità di trattamento fra operatori economici, nonché a evitare effetti anticoncorrenziali, riservando un trattamento deteriore e discriminatorio agli impianti di nuova installazione rispetto a quello assicurato agli impianti pre-esistenti, liberi di funzionare malgrado la medesima vicinanza agli stessi siti sensibili.

È pertanto illegittimo un regolamento comunale che preveda un divieto generale di installazione degli impianti in una determinata zona senza consentire nei fatti alcuna localizzazione alternativa delle infrastrutture richieste per coprire la rete in una determinata area.

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